Controlli e rilievi sull'amministrazione

Sotto-sezione di 1 livello: Controlli e rilievi sull'amministrazione

Contenuti:

  • Tutti i rilievi (e relativi atti) non recepiti dagli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile
  • Tutti i rilievi recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici

Art. 31, c. 1

 Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

 

Opere pubbliche

Sotto-sezione di 1 livello Opere pubbliche

Contenuti:

  • Documenti di programmazione (anche pluriennale) delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione
  • Linee guida per la valutazione degli investimenti
  • Le relazioni annuali
  • Ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione
  • Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi)
  • Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli Indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate

 

Gli obblighi previsti dalla sezione Opere pubbliche non riguardano questa pubblica amministrazione


 

Art. 38

 Art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

 1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

 2.Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 

Pianificazione e governo del territorio

Sotto-sezione di 1 livello Pianificazione e governo del territorio

Contenuti:

  • Atti di governo del territorio (Piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesaggistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione)
  • Schemi di provvedimento, delibere di adozione o approvazione e relativi allegati tecnici

 

Gli obblighi previsti dalla sezione Pianificazione e governo del territorio non riguardano questa pubblica amministrazione


 

Art. 39

 Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

 a)  gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

 b)  per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

 2.La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

 3.La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

 4.Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale. 

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