Rappresentazione grafica

Contenuti:

  • Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti vigilati e controllati/società partecipate

Gli obblighi previsti dalla sezione Rappresentazione grafica non riguardano questa pubblica amministrazione.


 Art. 22, c. 1, lett. d

 Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

 d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

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