Interventi straordinari e di emergenza

Categoria: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Sotto-sezione di 1 livello: Interventi straordinari e di emergenza

Contenuti:

Tali disposizioni non dovrebbero riguardare gli enti locali


 Art. 42

 Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

 a)  i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

 b)  i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c)  il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

 d)  le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.