Rendiconti gruppi consiliari regionali / provinciali

Categoria: ORGANIZZAZIONE
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Sotto-sezione di 1 livello Organizzazione

Sotto-sezione di 2 livello: Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Contenuti: 

Tali disposizioni non riguardano gli enti locali e questa pubblica amministrazione.

 


 

Art. 28, c. 1

 Art. 28 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

 1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.