Liste di attesa

Categoria: SERVIZI EROGATI

Sotto-sezione di 1 livello: Servizi erogati

Sotto-sezione di 2 livello: Liste di attesa

Contenuti:

Tali disposizioni non riguardano gli enti locali


 

Art. 41, c. 6

 Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

 6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.